Non abbandonare chi ti vuole bene!
agosto 4, 2006
Ogni anno di questi tempi , la mia vista deve sopportare il su e giu’ di molti cani lungo autostrade e tengenziali, la mattanza che ogni anno sporca di sangue le nostre strade sembra non cessare mai.
Come ogni anno di questi tempi , cerco nel mio piccolo , di sensibilizzare via web quante piu’ persone , che magari , attratte dalla voglia di abbandonare il proprio animale domestico cane o gatto che sia ,(addirittura Studio Aperto pochi minuti fa ha fatto vedere un cincillà abbandonato), pensano se farlo o meno.
Per questo blog è consuetudine (triste) in questo perdiodo , ricordare una piccola frase di Victor Hugo ” Volgi gli occhi allo sguardo del tuo cane: puoi affermare che non ha un anima? (victor hugo)”
Chi vi scrive ha perso dopo una lunga malattia il proprio cane (circa 2 anni fa), chi vi scrive si è portato in vacanza il conigletto nano , di nascosto dall’albergatore perchè non erano ammessi animali.
Non riesco ancora a concepire cosa passi per la testa di chi abbandona il proprio animale domestico , cosa possa pensare in quel momento e forse neanche me ne importa tanto , perchè subito dopo comincio a chiedermi a cosa pensi un cane o un gatto nel vedere il proprio padrone sparire su uno stradone , forse niente o forse chissà.
Ricordo a chiunque dovesse imbattersi in questo o altri post simili al mio , e che fosse preso dalla tentazione di abbandonare il proprio animale , di pensarci piu’ volte , e soprattutto che oggi , finalmente , maltrattare o abbandonare un animale abituato a vivere in cattività E’ REATO!
Art. 544-bis. – (Uccisione di animali).Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con
la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali).Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o
vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena e’ aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
dell’animale.
Art. 727. – (Abbandono di animali).(come modificato dalla LEGGE 20 luglio 2004, n.189)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la
loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
In memory of :
Gohan

Uno spot contro l’abbandono QUI
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agosto 4, 2006 alle 11:37 am
[...] Questo articolo è anche su : L@R@dice 2.0 [...]
giugno 22, 2007 alle 9:01 am
Ho promosso una piccola iniziativa contro l’indegno abbandono degli animali. Forse potrà interessarVi:
http://moticanus.blogspot.com/2007/06/invito-ai-bloggers-diciamo-no-al.html
Ciao!